Vai al contenuto

Diritto di compera

Il diritto di compera definisce le condizioni quadro cui sottostanno i contratti di compravendita, sia riguardo all’acquisto di cose mobili che di terreni (cose immobili). Esso è definito nel Codice delle obbligazioni (CO) e stabilisce i diritti e i doveri di acquirenti e venditori. 

Basi del diritto di compera 

Un contratto di compravendita si conclude con l’accordo sull’oggetto della compravendita e il prezzo. In base all’art. 184 CO, il venditore è tenuto e consegnare la merce all’acquirente e a fare in modo che ne entri in possesso. L’acquirente, a sua volta, si impegna a pagare il prezzo convenuto e a ritirare la merce. È importante notare che in Svizzera, di principio, i contratti di compravendita sono liberi nella forma, tranne laddove la legge non dica altrimenti, come è il caso, ad esempio, della compravendita di terreni, che per essere validi richiedono la stesura di un atto pubblico. 

Il diritto di compera nel settore immobiliare

Nel settore immobiliare, il diritto di compera viene invocato dagli acquirenti quando necessitano di garanzie nella pianificazione. In un contratto di diritto di compera, il proprietario immobiliare, mediante una dichiarazione unilaterale, concede all’avente diritto il diritto di acquistare l’immobile o il fondo. Per questo tipo di contratto, che richiede la stesura di un atto pubblico, possono essere stabiliti un periodo di validità o una data di scadenza.

Iscrizione nel registro fondiario e relative modalità

L’iscrizione nel registro fondiario conferisce al diritto di compera un effetto vincolante (cosiddetto effetto di natura reale). Esso viene stabilito per un periodo massimo di 10 anni dalla data di stipula del contratto di diritto di compera. Il diritto di compera deve essere esercitato entro la scadenza stabilita. L’atto stabilisce le condizioni, la durata e le modalità di esercizio del diritto di compera. Il contratto di compravendita associato specifica l’oggetto, il prezzo d’acquisto e le relative condizioni. La concessione di un diritto di compera implica solitamente il pagamento di un indennizzo.

Rischi e opportunità

Dal momento che i rischi e le opportunità non sono equamente distribuiti in un contratto di diritto di compera, non si dovrebbe stabilire un periodo di validità troppo lungo. Ad approfittare di un incremento del valore durante il periodo di validità del contratto sarebbe solo l’acquirente. Inoltre, qualora l’immobile dovesse perdere di valore durante il periodo di validità del diritto di compera, il venditore si troverebbe impossibilitato a vendere l’oggetto ad altri. Può altresì accadere che il venditore necessiti del ricavato della vendita prima del previsto.

Contenziosi in materia di diritto di compera 

Le parti possono risolvere i contenziosi in vari modi. Come prima cosa, andrebbe cercata una soluzione consensuale. Se ciò non fosse possibile, si possono adire le vie legali. In Svizzera vi sono tribunali specializzati che trattano i casi relativi al diritto di compera. La mediazione e le procedure di conciliazione possono costituire un’alternativa conveniente a un procedimento legale. 

Conclusione 

Il diritto di compera stabilisce un quadro giuridico chiaro che disciplina i contratti di compravendita nell’interesse di acquirenti e venditori. Le disposizioni contenute nel Codice delle obbligazioni assicurano che le parti contraenti siano a conoscenza dei rispettivi diritti e doveri e possano far valere i loro diritti. Per gli acquirenti e i venditori è importante essere consapevoli dei propri diritti per evitare possibili conflitti e beneficiare di una gestione agevole del processo di compravendita.