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Divorzio! Cosa succede con l’immobile?

Chiaramente le giovani coppie felicemente sposate con un’abitazione di proprietà non pensano quasi mai a una futura separazione. Se però si arriva al divorzio, l’immobile può diventare improvvisamente un problema. Soprattutto quando determinate questioni non sono state chiarite in anticipo.

In ogni caso è consigliabile affrontare tempestivamente i seguenti temi.

In caso di divorzio l’immobile deve essere venduto?

Esistono sostanzialmente quattro possibilità per l’utilizzo dell’immobile comune dopo un divorzio. In primo luogo l’abitazione di proprietà può essere mantenuta in comune. La seconda possibilità prevede che uno degli ex coniugi acquisisca l’intero immobile. In alternativa, la casa o l’appartamento possono anche essere messi in affitto. Il caso più comune, però, è la vendita.  


A chi appartiene l’immobile?

La persona che ha acquistato l’immobile ne ha la proprietà ed è quindi iscritta nel registro fondiario. La legge svizzera prevede tre forme di proprietà:

  • l’immobile appartiene a un solo coniuge.

  • l’immobile appartiene a entrambi i coniugi, che possono decidere in merito solo congiuntamente.

  • è la forma di proprietà più comune e prevede che entrambi i partner siano iscritti nel registro fondiario con la rispettiva quota. I comproprietari possono decidere ciascuno sulla propria quota.


Quale regime dei beni è determinante per la divisione del patrimonio?

In caso di divorzio, il patrimonio viene diviso in base al regime dei beni. Se non esiste una convenzione matrimoniale, si applicano per legge le disposizioni del regime dei beni della partecipazione agli acquisti. Il patrimonio dei coniugi viene suddiviso in acquisti e beni propri. Gli acquisti corrispondono al patrimonio accumulato dai coniugi durante il matrimonio. I beni propri corrispondono al patrimonio che i coniugi hanno apportato al matrimonio o che hanno ricevuto durante il matrimonio come dono, acconto della quota ereditaria o eredità. L’immobile acquistato durante il matrimonio rientra negli acquisti se è stato acquistato con il patrimonio risparmiato durante il matrimonio. I coniugi possono concordare contrattualmente gli altri due seguenti regimi dei beni al posto della partecipazione agli acquisti:

  • con questo regime dei beni, ciascun coniuge conserva la proprietà del proprio patrimonio risparmiato prima o durante il matrimonio.

  • in questo caso l’intero patrimonio appartiene a entrambi i coniugi che possono disporne solo congiuntamente, eccezion fatta per gli oggetti di uso personale, come ad esempio gioielli, orologi e vestiti.


Cosa succede con l’ipoteca?

Se entrambi i coniugi hanno contratto l’ipoteca, ogni singola persona ne è responsabile. Se l’intera ipoteca non può essere finanziata da un solo coniuge, si possono prendere in considerazione tre opzioni:

  • l’ipoteca rimane intestata a entrambi i coniugi (responsabilità solidale) e i rapporti di proprietà non cambiano.

  • l’ipoteca viene estinta anticipatamente e l’immobile viene venduto. In caso di ipoteche fisse, i beneficiari di ipoteca potrebbero dover pagare alla banca un cosiddetto indennizzo per scadenza anticipata.

  • in caso di vendita dell’immobile, si raccomanda di trasferire l’ipoteca alla nuova parte acquirente e di mantenerla alle stesse condizioni.


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